La Commissione Giustizia del Senato ha approvato all’unanimità il testo di legge che introduce nel Codice penale, con il nuovo articolo 577-bis, il reato di femminicidio. Ora il testo passa alla Camera per l’approvazione definitiva.

Il dibattito intorno al nuovo reato di femminicidio

Il disegno di legge era stato annunciato l’8 marzo dal Governo a ridosso della Giornata Internazionale della donna e da quel momento si è aperto un grande dibattito tra giuristi, magistrati, avvocati, associazioni, reti che si occupano di violenza maschile sulle donne. La discussione ha riguardato e riguarda sia l’opportunità di introdurre il nuovo reato (molti esperti sostengono che siano sufficienti le aggravanti già previste), sia la natura stessa del nuovo reato. Per alcuni – oltre a ingolfare la macchina giudiziaria – la nuova misura sarebbe discriminatoria perché differenzia le fattispecie di omicidio in base al sesso della vittima (che ne è per esempio di un uomo ucciso da un uomo in una relazione omosessuale?).

Perché è importante riconoscere il reato specifico di femminicidio?

Pur con alcuni limiti, comunque, ben venga il nuovo reato. Come ha scritto la giudice di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, nonostante il diritto italiano continui a professare il principio dell’uguaglianza tra donna e uomo, celandosi dietro una falsa neutralità, nella realtà la disparità tra i sessi costituisce un dato di fatto storico, di cui la violenza e il femminicidio sono una delle rappresentazioni più forti. «Il reato di femminicidio per la prima volta nella storia giuridica del nostro Paese consentirà di rendere visibile la violenza contro le donne e il contesto in cui si consuma, non più celata dietro termini neutri».

Il nuovo reato riconosce quindi assoluta specificità ai femminicidi, trasformandoli così da delitti passionali, che ruotano intorno ai sentimenti degli autori e alla (ancora) frequente colpevolizzazione delle vittime, in delitti di potere, come richiesto dalle norme sovranazionali. Prima fra tutte la Convenzione di Istanbul, che l’Italia ha disatteso più volte.

Perché il femminicidio è diverso dall’omicidio?

Nel nostro Codice Penale esiste il reato di omicidio, con cui si intende l’uccisione di un uomo o di una donna, con qualsiasi modalità. Il femminicidio invece non rappresenta una morte qualsiasi ma la morte cagionata da un uomo che si sente superiore alla donna e quindi la uccide: si tratta cioè di un omicidio commesso all’interno di dinamiche di odio, discriminazione, controllo e prevaricazione. Il nuovo reato insomma riconosce il femminicidio come frutto di una mentalità e sovrastrutture sociali e culturali. Ecco perché è ben diverso dall’omicidio.

Cosa rappresenta il nuovo reato nella lotta alla violenza sulle donne?

Il reato di femminicidio quindi esprime una prospettiva di genere da parte delle nostre istituzioni? Lo chiediamo a Luana Sciamanna, avvocata penalista, responsabile dell’ufficio legale dei Centri Antiviolenza dei Castelli romani, divulgatrice sul tema della violenza psicologica e Presidente e fondatrice dell’associazione di Promozione sociale Crisalide Donne per le Donne. «Sicuramente questa proposta segna un avanzamento importante, poiché nomina e circoscrive chiaramente la violenza estrema agita contro le donne per motivi di genere, superando l’approccio neutro del codice penale che fino a oggi non riconosceva la specificità del femminicidio. Riconoscere che una donna può essere uccisa in quanto donna, a causa di dinamiche di potere, possesso o controllo, è essenziale per affrontare il fenomeno alla radice e non equiparare il femminicidio con le ipotesi generiche sottese all’omicidio».

Come verrà punito il femminicidio?

Il nuovo reato non rappresenta però solo un atto simbolico perché viene prevista una sanzione estrema: il femminicidio verrà punito con l’ergastolo. Si riconosce cioè la gravità di questo reato in quanto atto di sopraffazione. Vengono anche rafforzate le misure cautelari e l’uso del braccialetto elettronico, si prevede poi un maggior potere investigativo per quanto riguarda per esempio le intercettazioni e minori limiti temporali per le indagini. Si prevedono inoltre aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni, violenza sessuale, quando commessi con modalità riconducibili al femminicidio, mossi cioè da odio, dominio, rifiuto, controllo⁠.

L’aumento delle pene basterà a frenare la violenza sulle donne?

Le esperienze e le testimonianza ci raccontano in realtà di uomini che uccidono senza pensare alle conseguenze. Non è cioè il timore dell’ergastolo che potrebbe fermarli. La repressione, di per sé, quindi, siamo sicuri che serva? O non si tratta piuttosto dell’espressione di una ricerca di consenso politico? «La previsione dell’ergastolo è certamente una sanzione forte ma raggiungibile anche attraverso l’applicazione di aggravanti al reato di omicidio» commenta l’avvocata Sciamanna. Filippo Turetta, per esempio, è stato condannato all’ergastolo proprio in virtù delle aggravanti. «Dunque non è per la pena applicata che questa norma è importante, ma per far entrare all’interno del nostro codice un omicidio che ha radici diverse, strutturate e culturali» prosegue l’avvocata Sciamanna. «Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg di un sistema di violenze spesso ignorate o minimizzate: stalking, molestie, abusi psicologici, economici e fisici. Più che la repressione, serve un intervento sistemico che parta dall’educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole, dalla formazione di forze dell’ordine e magistratura, e dal potenziamento reale dei centri antiviolenza, spesso sottofinanziati».

Come si farà a provare il movente del femminicidio?

La formulazione del testo richiede di dimostrare che l’omicidio è stato commesso sulla vittima “in quanto donna”, o per motivi di controllo, possesso, discriminazione. «In sede processuale, dimostrare il movente può essere estremamente difficile, con il rischio di ricadere in interpretazioni soggettive o, peggio, di disconoscere la natura di genere del delitto» spiega l’avvocata. Come ha precisato il giudice Fabrizio Felice, questo reato rischia di creare disuguaglianze rispetto ad altre vittime che possono essere discriminate proprio i virtù del genere, come le donne transgender, per esempio. La causa della violenza di genere, prosegue il giudice, infatti «non risiede in una ragione di ostilità pregiudiziale verso le caratteristiche biologiche della donna (…) sta, invece, nella sovrastruttura di genere che è una sovrastruttura sociale di oppressione». E questa non colpisce solo le donne nate biologicamente donne. «Urge dunque una definizione normativa del femminicidio» prosegue la dottoressa Scianna. «Questo provvedimento, pur andando nella giusta direzione, mostra la mancanza in Italia di una definizione giuridica chiara e univoca del femminicidio. Senza questo passaggio, ogni misura rischia di restare frammentaria, lasciata alla discrezionalità giudiziaria e con buona probabilità presto soccombente al vaglio della corte costituzionale».

Cosa serve per proteggere le donne dalla violenza?

I femminicidi non caleranno dando loro un nome e un riconoscimento specifico nel codice penale, ma in questo modo esisteranno. «Questa proposta rappresenta un segnale importante, ma non può essere considerata risolutiva» conclude l’avvocata Sciamanna. «È solo un tassello in un mosaico più ampio che richiede un cambiamento culturale, politico e istituzionale profondo. Le donne non devono essere protette solo quando vengono uccise: devono essere ascoltate, credute e sostenute quando denunciano violenza, prima che sia troppo tardi. Lavoriamo per tutelarle da vive piuttosto che rendere loro maggiore giustizia da morte».