Maria teme che il marito da cui è separata le tolga il diritto di abitare nella casa familiare poiché i figli non stanno più con lei. Il maschio si è trasferito da poco dal padre; la ragazza vive in un’altra città stabilmente.
La revoca dell’assegnazione della casa familiare
Il marito le ha fatto intendere che la situazione non può andare avanti in questo modo. Maria ha ragione a porsi questo problema perché l’ex può chiedere e ottenere in tribunale la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Questo perché il provvedimento preso dal giudice sull’abitazione, in caso di separazione o divorzio, ha la finalità di assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico per una crescita serena. Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando colui a cui è stata assegnata non ci abita più stabilmente oppure convive o si risposa.
Se i figli studiano fuori, la casa resta all’ex moglie
Altra ragione per revocare l’assegnazione è l’autonomia economica dei figli. Anche il trasferimento dei ragazzi è motivo determinante per la revoca. Non quando però si tratta di un cambiamento dovuto agli studi e che non esclude il rientro dei figli nei fine settimana e in vacanza, compatibilmente con le esigenze e gli impegni delle lezioni. Non insomma se l’abitazione resta la casa di riferimento dove il giovane mantiene tutti i rapporti amicali e affettivi.
La casa familiare viene revocata se i figli sono indipendenti
Quando invece, come nel caso di Maria, i figli hanno creato i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento e si sono quindi radicati fuori, entra in gioco la revoca del diritto di abitazione della casa familiare
La revoca non è automatica ma va chiesta
.Come detto la revoca non opera in automatico ma la persona che vuole farla valere dovrà chiederla in tribunale all’interno di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. A quel punto la casa seguirà le normali regole della proprietà, quindi se è intestata solo al marito tornerà nella sua piena e unica disponibilità. Qualora cointestata, potrà essere venduta a terzi con divisione del ricavato oppure uno dei due potrà rilevare, acquistandola, la quota dell’altro.