Due studentesse fuori da scuola (spese scolastiche)

Spese scolastiche: cosa, quanto e quando detrarre

Dalla mensa alla gita, è tempo di procurarsi i documenti che permettono di detrarre le spese scolastiche dal 730. Le indicazioni anche per chi ha figli fuori sede

Le spese scolastiche possono essere detratte, dall’asilo nido fino all’università. Le modalità, però, possono variare a seconda del ciclo scolastico, con importi massimi che cambiano. In ogni caso è tempo di iniziare a raccogliere la documentazione necessaria da allegare alla dichiarazione dei redditi. Qui ti aiutiamo a orientarti per “risparmiare” sulle spese sostenute per le scuole dei figli.

La detrazione del 19%

La prima cosa da sapere è che in generale ogni spesa sostenuta in ciascun ciclo scolastico gode di una detrazione con aliquota del 19%. A cambiare sono basi imponibili. Per esempio, per l’asilo nido c’è un importo massimo di 632 euro a figlio, che arriva a 800 per la scuola dell’infanzia e fino alla secondaria di secondo grado (le superiori). Se poi si tratta di studenti universitari, è possibile portare in detrazione anche l’affitto della casa fuori sede, fino a un massimo di 2.633 euro. Attenzione: non rientrano tra le agevolazioni le spese per figli grandi che studiano all’estero.

Le spese detraibili, tra obbligatorie e facoltative

A partire dal ciclo di istruzione primaria e fino a quella secondaria di secondo grado, le detrazioni sono possibili per tre voci di spesa: le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori come l’assicurazione; i contributi volontari e le erogazioni liberali che sono richiesti (ma non obbligatori) per il buon funzionamento dell’istituto. È il caso dei fondi destinati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, che è previsto siano detraibili, ma in base a un altro articolo (il numero 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR, il Testo Unito per le Imposte sui Redditi.

Dalla mensa alle gite: cosa si “recupera” dalle spese scolastiche

Si può recuperare, però, anche una parte dei costi sostenuti per la mensa scolastica, compresi eventuali servizi di pre e post scuola, come la colazione o la merenda, laddove disponibili. Questo vale per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, alle primarie e secondarie di primo grado (alle superiori non è più prevista la mensa). Anche le gite rientrano tra le detrazioni da portare in dichiarazione dei redditi, così come eventuali corsi formativi aggiuntivi (e facoltativi) offerti dalla scuola, come quelli di lingua, teatro, ecc., anche svolti nel pomeriggio in orario extra scolastico. Infine, anche i costi dello scuolabus o gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili e cumulabili (da indicare nel rigo E8-E10, codice 40).

Le spese di affitto per studenti fuori sede

Come anticipato, anche le spese di affitto per studenti fuori sede possono essere detratte, fino a un massimo di 2.633 euro di spesa che, con una detrazione del 19% equivalgono a circa 500 euro. Il requisito è l’iscrizione a un corso di laurea presso un’università in un Comune diverso da quello di residenza e ad almeno 100 km di distanza. Rientrano tra le spese in parte “rimborsabili” sia gli affitti di immobili ad uso abitativo privato, sia contratti di ospitalità stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti o enti senza fini di lucro e cooperative. Possono usufruire dell’agevolazione anche gli studenti iscritti a Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e per i corsi presso Conservatori di Musica e istituti pareggiati, perché il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto che le spese per la frequenza di questi istituti sono assimilabili a quelle universitarie. A differenza di quanto previsto per le superiori, infine, il rimborso IRPEF spetta anche agli universitari che studiano all’estero, in uno degli Stati dell’Unione europea o di quelli aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Quali documenti occorrono

Per essere portate in detrazione tutte le spese elencate finora devono essere state effettuate in modo tracciabile, quindi con pagamento postale o bancario, o con transazione/pagamento tramite carta di debito o credito (con scontrino, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). Nel caso in cui ci sia un unico pagamento per un gruppo di ragazzi, come nel caso della gita saldata dal rappresentante di classe all’ente di destinazione, occorre richiedere alla scuola un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. Anche per le spese della mensa, l’istituto scolastico è tenuto a rilasciare una certificazione con l’importo complessivo relativo all’anno solare (e non scolastico) corrispondente a quello della dichiarazione dei redditi (per quest’anno si farà riferimento alle spese sostenute nel 2023).

I dati necessari

Le ricevute dei pagamenti devono riportare alcuni dati indispensabili. Deve essere riportato il nome del destinatario del pagamento, quindi la scuola o Comune (per la mensa o il trasporto pubblico) o del soggetto terzo che ha erogato il servizio. Deve essere chiaro il tipo di servizio e deve essere riportato anche il nome dell’adulto che ha provveduto al pagamento per lo studente e che quindi ha diritto alla detrazione. In caso di certificazioni da parte della scuola, non occorre il bollo. Attenzione: non si possono detrarre, invece, le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

I limiti di spesa e reddito

La spesa massima ammessa a detrazione (del 19%) è di 800 euro a figlio. Ma attenzione: non è cumulabile con quella per le erogazioni liberali, che sono comunque detraibili in base in base all’art.15 del TIUR già citato. Quindi, per esempio, in caso di più figli si potrà usufruire dell’agevolazione sulle spese ordinarie per un figlio e sulla donazione alla scuola per un altro, ma non di entrambe per ciascun figlio. Un altro requisito riguarda il limite di reddito massimo entro il quale si può procedere con la detrazione, che dal 2020 è stato fissato in 120mila euro all’anno. Oltre questa cifra la detrazione diminuisce (mentre oltre i 240mila euro si azzera).

Riproduzione riservata