Bocciando una sentenza del Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che aveva «erroneamente riconosciuto al Comune di vietare la stipula di contratti di locazione a finalità turistica», il Consiglio di Stato interviene sul tema affitti brevi stabilendo che «l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, non è soggetta a poteri prescrittivi e inibitori della pubblica amministrazione».

Affitti brevi, il «caso» Sirmione

La vicenda trae origine dal ricorso della proprietaria di un’immobile a Sirmione che si era vista inibire l’esercizio dell’attività di locazione turistica da un regolamento. Il Comune sul lago di Garda era stato il primo in Italia a dare regole stringenti a chi mette a reddito i propri immobili per affitti brevi. Tra gli obblighi, contestati dai proprietari di case, quelli di mettere a norma lo stabile, dedicare una stanza su quattro a persone disabili e avere a disposizione un posto auto a breve distanza per appartamenti fino a 55 mq e due sopra tale soglia.

Il Consiglio di Stato boccia la sentenza del Tar

Su quel regolamento si era espressa parzialmente a favore una sentenza del Tar che ora il Consiglio di Stato boccia. Diversi passaggi della sentenza 2928/2025 del Consiglio di Stato sottolineano infatti che le locazioni turistiche non sono equiparabili alle strutture ricettive. Di conseguenza, l’amministrazione non può «vietare l’esercizio della libertà contrattuale della ricorrente – scrivono i giudici amministrativi di secondo grado – in particolare quella di concludere contratti di locazione con finalità turistica, aventi ad oggetto i suoi immobili».

interno di camera da letto in hotel con colazione sul vassoio

Regolamento degli affitti brevi, cambia qualcosa?

Come la decisione del Consiglio di Stato impatti sul regolamento degli affitti brevi lo spiega Repubblica attraverso l’aiuto degli esperti dello studio legale e tributario Qlt Law&Tax: «Questo genere di affitti, pur avendo finalità turistiche, non sono equiparabili a un’attività ricettiva di carattere professionale, ma restano confinate nell’ambito del diritto privato, tutelando così le ragioni di chi affitta senza pretesa di intraprendere un’attività di carattere commerciale».

La legge attuale consente ai privati di affittare i propri immobili (non più di tre unità per proprietario) per periodi fino a un massimo di 30 giorni consecutivi, anche più volte l’anno, senza necessità di aprire una partita Iva. Tale attività, se svolta in forma non imprenditoriale, è libera, purché non accompagnata da servizi tipici delle strutture ricettive, come colazione o pulizie durante il soggiorno.

«Ribadendo il diritto a destinare liberamente la propria proprietà immobiliare all’attività di affitto di breve durata per finalità turistiche (purché non svolta in modo imprenditoriale) – sintetizzano ancora da Qlt Law&Tax su Repubblica -, la sentenza consente di contrastare efficacemente eventuali normative locali restrittive, garantendo così un maggiore e più agevole utilizzo dei patrimoni immobiliari privati.

La sindaca di Firenze non si ferma: «Andremo avanti»

Un duro colpo per le amministrazioni che stanno provando a regolare il fenomeno degli affetti brevi, che sta creando una vera e propria emergenza abitativa in molte città italiane, Firenze in testa, dove la sindaca Sara Funaro non intende fermarsi. «Da questa prima lettura – spiega – si vede che in realtà è una sentenza basata su una legge regionale che è una legge regionale differente. Noi sappiamo che ad oggi abbiamo una legge che ci permette di andare a fare tutta una serie di regolamentazioni, poi vedremo come andranno anche i ricorsi che ci sono stati, ma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, continueremo a andare avanti».