La violenza è durata 7 minuti, ma ha lasciato segni fisici e morali che non potranno mai essere cancellati. Ma quel che è peggio è che la sentenza sul caso di Lucia Regna, massacrata di botte dal marito a Torino tre anni fa, non solo ha assolto l’uomo, ma lo ha fatto giudicando il suo atto «uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane». Parole che rappresentano «un arretramento culturale e giuridico inaccettabile, si torna al concetto di violenza maschile come reazione deresponsabilizzando l’autore di reato», denuncia l’associazione Differenza Donna.
Il caso di Lucia Regna: dalle violenze alla sentenza
Lucia Regna è stata vittima di una violenza inaudita. Anche se è sopravvissuta all’ira dell’ex marito, ancora oggi porta i segni – fisici e morali – di quella ferocia: alla 44enne è stato ricostruito il nervo oculare lesionato e le sono state inserite 21 placche di titanio nel volto. L’uomo, infatti, il 28 luglio del 2022 l’aveva picchiata in modo selvaggio considerandola rea di aver «sfaldato un matrimonio ventennale», comunicandogli la volontà di separarsi da lui «in maniera brutale», come sostenuto dalla difesa. Eppure secondo il giudice del tribunale di Torino, Paolo Gallo, «Va compreso, non fu un accesso d’ira immotivato», ma «uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane».
La reazione: «Arretramento culturale inaccettabile»
«Questa decisione rappresenta un arretramento culturale e giuridico inaccettabile, si torna al concetto di violenza maschile come reazione deresponsabilizzando l’autore di reato. Come se non bastasse la parola di una donna che denuncia violenza, viene ancora una volta screditata e riletta attraverso lenti patriarcali che giustificano o minimizzano condotte gravissime. È inaccettabile che insulti, minacce e atti di coercizione vengano normalizzati come ‘dialettica familiare’. La violenza domestica non è un fatto privato né un conflitto: è un crimine e una violazione dei diritti umani», sottolinea Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna.
La gravità della sentenza sul caso Lucia Regna
È l’avvocata Ilaria Boiano, co-responsabile dell’associazione, a sottolineare perché la sentenza è così grave: «Perché pur avendo accertato un pestaggio violentissimo — con pugni, calci, frattura dell’orbita e indebolimento permanente della vista della donna — il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia limitandosi a condannarlo per lesioni. In questo modo si priva di nome e cornice la continuità della violenza, come se l’episodio fosse un incidente isolato». Non si tratta di un dettaglio tecnico: «Incide sulla protezione, sulle misure cautelari, sui percorsi rieducativi e persino sulla percezione dei rapporti con i figli», aggiunge Boiano.
Lo Stato ha il dovere di proteggere le vittime
«Nelle aule di giustizia troppe volte la violenza maschile viene minimizzata e derubricata. L’idea che minacce di morte e aggressioni possano essere ridotte a litigi di coppia rappresenta un vulnus gravissimo per la tutela delle donne e dei bambini. Differenza Donna continuerà a portare avanti la propria azione legale e politica affinché le sentenze rispettino la parola delle donne e il dovere dello Stato di proteggere le vittime, astenendosi da questa grave forma di ingiustizia», insiste l’avvocata.
Non è un caso isolato
A disorientare è anche il fatto che si derubrichi a “discussioni familiari” un pestaggio. E non si tratta di un caso isolato: «Il tribunale ha smontato ogni segmento di violenza (insulti, minacce, spintoni, schiaffi) riducendoli a «discussioni concitate» o addirittura a «goliardia» tra familiari. È un meccanismo frequente: la violenza domestica viene riletta come conflitto paritario, annullando la dimensione strutturale del controllo e della sopraffazione. Questi esiti non sono rari: molte sentenze italiane, pur in presenza di condotte ripetute e gravi, derubricano i maltrattamenti a litigi o li considerano reazioni “umane” a presunte provocazioni della donna», dice ancora Boiano.
La trappola della vittimizzazione secondaria
Escludendo il reato di maltrattamenti in famiglia, riducendo quanto accaduto (pestaggio compreso) a «discussioni» e mettendo in dubbio la testimonianza della vittima, di fatto si alimentano stereotipi che ancora oggi pesano sulle donne, con una vittimizzazione secondaria: «La donna viene accusata di enfatizzare, di esagerare, di non essere credibile, mentre l’aggressore viene dipinto come un uomo ferito dalla fine della relazione. Questo ribaltamento è in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, dalla Convenzione di Istanbul alla giurisprudenza CEDAW e CEDU, che impongono di adottare un approccio centrato sulla vittima e libero da stereotipi sessisti», ricorda l’avvoca Teresa Manente, responsabile dello stesso ufficio legale di Differenza Donna.
Gli stereotipi che pesano nelle aule giudiziarie
Di stereotipi da abbattere, infatti, ne restano molti: «L’idea che la richiesta di risarcimento renda meno credibile la vittima (“lo fa per soldi”); la separazione come atto “brutale” che giustificherebbe la reazione dell’uomo; la gelosia maschile letta come sentimento umano comprensibile, non come segnale di controllo coercitivo; la tendenza a moralizzare le scelte della donna (quando e come lascia, con chi parla) e a normalizzare gli atti dell’uomo (insulti, minacce, percosse) sono solo alcuni. Poi si potrebbe aggiungere la svalutazione del linguaggio: “ti ammazzo” diventa “parlar forte”, la violenza fisica diventa “discussione accesa”», spiega Boiano.
Cosa occorre, con urgenza
Per Differenza Donna occorre «sostenere le donne nei tribunali e denunciare ogni arretramento culturale e giudiziario che rischi di negare la gravità della violenza domestica». Ma anche inquadrare «i singoli episodi dentro la cornice della violenza di genere, sorvegliare il linguaggio delle motivazioni: le parole fanno diritto, non sono un orpello. Bisogna anche rendere obbligatoria la formazione di magistrati e operatori su violenza domestica e stereotipi di genere, come richiesto anche dal Comitato CEDAW nel caso AF c. Italia (2022). E poi ribadire che criticare queste sentenze non significa chiedere “più carcere”, ma garantire tutela dei diritti fondamentali. Infine, costruire una giurisprudenza capace di nominare la violenza per quello che è, perché senza nominarla resta invisibile e quindi riproducibile», conclude Boiano.