Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, il 2 settembre, la legge che regola le procedure sanitarie per l’assistenza al suicidio medicalmente assistito. Una decisione che riguarda direttamente le persone malate in modo grave e irreversibile, le loro famiglie e i medici chiamati ad affiancarle in una delle fasi più difficili della vita.

Con questo voto il Veneto diventa la quarta Regione italiana a intervenire sul tema, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima governata dal centrodestra. Il testo, nato da una proposta di iniziativa popolare, non introduce un diritto nuovo. Quello che fa è mettere ordine in un percorso che esisteva già, ma che finora si muoveva tra tempi incerti e responsabilità poco chiare.

Suicidio assistito, non eutanasia

Bisogna subito chiarire un punto: nonostante in Italia si faccia spesso confusione tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito, queste sono due pratiche diverse.

Nell’eutanasia è il personale sanitario a somministrare direttamente l’iniezione o il farmaco letale. In Italia questa pratica resta illegale e punita dal codice penale come omicidio del consenziente.

Nel suicidio medicalmente assistito, invece, la sanità pubblica interviene solo nelle fasi preliminari per verificare il quadro clinico, fornire il farmaco e garantire l’assistenza medica, ma il gesto finale di assumere la sostanza resta una scelta e un’azione esclusivamente autonoma del paziente. È una pratica già diffusa all’estero, per esempio vi hanno fatto ricorso in Germania le gemelle Kessler.

La legge approvata in Veneto non introduce quindi l’eutanasia né crea nuovi diritti, ma stabilisce tempi certi e passaggi burocratici chiari per le strutture sanitarie quando un malato decide di percorrere la strada dell’autosomministrazione.

Che cosa cambia in concreto

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 2 settembre la legge sul fine vita, con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti.

Come spiega anche Mondosanita.it, la norma non tocca le condizioni per accedere al suicidio assistito, che restano quelle fissate dalla Corte costituzionale nel 2019. Queste sono: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche giudicate intollerabili dalla persona, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, piena capacità di decidere liberamente. A fare scuola è stato il caso Dj Fabo-Cappato, al quale ne sono seguiti altri analoghi.

Essere malati gravi non basta, così come non bastano la disabilità o la vicinanza alla morte. Quello che la legge regionale può fare è organizzare i passaggi successivi alla richiesta: la presa in carico da parte della sanità pubblica, l’esame clinico, la valutazione di un comitato etico e, solo se ogni condizione risulta soddisfatta, la definizione di come procedere.

Tra le novità, un Comitato bioetico regionale che orienta i comitati territoriali, un ruolo più centrale per il medico palliativista e l’obbligo di informare sulle cure palliative prima di ogni decisione. Nessun medico è obbligato a partecipare.

Perché le cure palliative restano centrali

Le cure palliative costituiscono il presupposto clinico ed etico dell’intero provvedimento: senza un accesso effettivo alla terapia del dolore, la scelta sul fine vita rischia di trasformarsi in una resa alla sofferenza anziché in un atto di pura libertà.

In Italia le cure palliative sono un diritto riconosciuto dal 2010 e non riguardano solo le ultime ore di vita. Il loro scopo è di controllare il dolore, sostenere chi è malato, accompagnare i familiari, rispondere ai bisogni psicologici e sociali.

Se non vengono offerte davvero, una scelta dichiarata libera rischia di essere condizionata dalla solitudine o da una sofferenza che si sarebbe potuta alleviare. Per impedire che la richiesta di suicidio assistito diventi l’unica via d’uscita dal dolore incontrollato, la legge veneta impone alla sanità pubblica di verificare l’applicazione delle cure palliative e informare esaustivamente il paziente prima di poter avviare l’iter per l’autosomministrazione.

I limiti della competenza regionale

Il Veneto non ha potuto, e non avrebbe potuto, modificare i requisiti per accedere al suicidio assistito: le pronunce della Consulta su Toscana e Sardegna hanno chiarito che le Regioni possono organizzare i propri servizi sanitari, non fissare o cambiare le condizioni di accesso, che restano materia riservata allo Stato. La legge veneta si muove dentro questo perimetro, senza spostarlo.

Le parole di Luca Zaia

Luca Zaia ha definito l’approvazione “un risultato importante e un atto di responsabilità del Consiglio regionale del Veneto”, sottolineando che la discussione “ha coinvolto le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche”.

Ha precisato che la legge “non introduce il fine vita e non crea un diritto nuovo”, perché “il perimetro è stato tracciato dalla Corte costituzionale”, e ha aggiunto che il provvedimento riguarda anche “i medici e tutti gli operatori sanitari”, ai quali offre “uno strumento in più” per affrontare situazioni professionali di grande complessità senza restare soli.

Le altre voci del dibattito

Non tutte le reazioni sono state positive. Il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, ha parlato di “amarezza” e di un modello di vicinanza umana “ferito e limitato”, esprimendo preoccupazione per le persone fragili e sole prive di un adeguato accompagnamento. Pro Vita & Famiglia, con il presidente Antonio Brandi, ha definito la norma “già incostituzionale” e ha chiesto al governo di impugnarla.

Di segno diverso la posizione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici: il presidente Filippo Anelli ha sottolineato che le differenze tra Regioni “evidenziano l’esistenza di disparità” e ha ribadito la necessità di una legge nazionale che garantisca a tutti gli stessi diritti.

Che cosa resta da decidere

La legge veneta chiude un vuoto procedurale, ma lascia aperta una domanda più ampia: può l’accesso a una possibilità riconosciuta entro limiti così rigorosi dalla Corte costituzionale dipendere dalla Regione in cui si vive? Le differenze tra i territori che hanno legiferato e quelli che non lo hanno fatto restano, a oggi, un tema che solo il Parlamento può risolvere con una normativa nazionale.