Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 22 settembre, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sono stati condannati a pene comprese tra gli otto e i sei anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Una sentenza giunta sei anni dopo la denuncia della vittima, una giovane ragazza norvegese.

Nel provvedimento, di 72 pagine, i giudici ricostruiscono i fatti avvenuti nel luglio 2019 in Costa Smeralda, all’interno della villa di proprietà di Beppe Grillo. Spiegano le ragioni per cui è stata esclusa qualsiasi ipotesi di consenso da parte della ragazza coinvolta.

La ricostruzione dei fatti secondo il tribunale

Nelle motivazioni, il collegio presieduto da Marco Contu ricostruisce quanto avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Secondo quanto riportato nella sentenza, i quattro imputati avrebbero conosciuto una studentessa italo-norvegese di 19 anni e una sua amica diciottenne in una discoteca della Costa Smeralda, invitandole successivamente nella villa.

Una volta giunte nella struttura, secondo la ricostruzione dei giudici, si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo ai danni di una delle due ragazze. Il tribunale descrive il contesto in cui si sono svolti i fatti come caratterizzato da una dinamica di gruppo che avrebbe inciso in modo determinante sulla possibilità di autodeterminazione della giovane.

Perché i giudici escludono l’ipotesi di consenso

Uno dei passaggi centrali delle motivazioni riguarda l’esclusione netta di qualsiasi consenso. Il collegio scrive che deve essere esclusa «senz’altro un’ipotesi di consenso da parte della stessa, dato che si sono consumati in un contesto di costrizioni e impossibilità di reagire da parte della ragazza».

I giudici sottolineano come i rapporti si siano svolti in una situazione che non avrebbe consentito alla giovane di opporsi o sottrarsi, evidenziando «la particolare brutalità del gruppo, coeso fin da principio». Secondo la sentenza, l’azione dei quattro imputati si sarebbe inserita in «un contesto predatorio e prevaricatorio».

I giudici: la ragazza «pienamente attendibile»

Spazio è dedicato anche alla valutazione della credibilità della persona offesa. Il tribunale ritiene la vittima «pienamente attendibile», chiarendo che le eventuali discrepanze emerse nel corso del procedimento non incidono sulla sostanza del racconto.

Nelle motivazioni si legge che la ragazza «ha, fin da principio, reso un racconto immutato nel suo nucleo essenziale». Le difformità segnalate dalla difesa degli imputati vengono definite «fisiologiche e dovute alla difficoltà della stessa di ricordare infiniti dettagli di una vicenda peraltro risalente a qualche anno prima rispetto alla sua escussione in dibattimento».

«Condotta del gruppo caratterizzata da particolare brutalità»

Il tribunale qualifica il comportamento degli imputati come una condotta caratterizzata da «particolare brutalità». Secondo i giudici, il gruppo avrebbe agito «non tenendo in considerazione alcuna lo stato di fragilità in cui versava la ragazza».

La sentenza evidenzia come l’azione sia stata portata avanti in modo coordinato, all’interno di una dinamica definita «predatoria e prevaricatoria»: confermata dunque dai giudici la gravità delle condotte contestate e le ragioni della condanna.