Federica si chiede se, dopo essersi accorta attraverso WhatsApp di essere stata tradita, può inserire nella causa di separazione le chat che dimostrano il tradimento del marito. Quegli scambi, per esempio su WhatsApp, possono essere considerati prove valide di tradimento, a condizione che siano utilizzati solo per far valere un diritto in sede giudiziaria, come appunto l’addebito della separazione.
La chat può essere considerata prova del tradimento
In questi casi, non c’è violazione della privacy se la prova viene acquisita nell’ambito di indagini difensive, cioè per far valere un proprio diritto in un processo. Sarà sufficiente, quindi, produrle in giudizio, con gli screenshot della chat o estrapolando il contenuto dell’archivio informatico su un supporto esterno o con la trascrizione delle conversazioni.
Come acquisire le chat per farle valere come prova del tradimento
Quando si utilizzano forme di comunicazione digitale come prove di infedeltà, è importante ricorrere ad alcune precauzioni. Prima di tutto, è fondamentale acquisire il cellulare altrui in modo non violento: strappare lo smartphone dalle mani dell’altro integra il reato di rapina (art 628 c.p.). In secondo luogo, non bisogna mai accedere alle chat altrui con mezzi illegali come software spia: ciò integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico. È quindi necessario impossessarsi del device (telefono, computer, tablet) in modo pacifico, per esempio quando il proprietario lo lascia incustodito.
Ora è il giudice a decidere
In ogni caso, anche quando la prova sia stata acquisita in modo illecito, teniamo presente che l’orientamento giurisprudenziale si è evoluto nel tempo. In un primo momento la Cassazione tutelava innanzitutto il diritto alla privacy del proprietario del device. Poi l’indicazione è cambiata, lasciando al tribunale la decisione se ammettere o meno. «In tema di prove documentali illecitamente acquisite per violazione della privacy» hanno scritto «poiché manca nel Codice di Procedura civile una norma analoga a quella del Codice Penale che sancisce l’inutilizzabilità di queste prove, anche quelle acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono ammissibili e liberamente valutabili dal giudice».