Marina sostiene che l’ex marito spesso non paghi le spese extra per il figlio maggiorenne perché non concordate.
Le spese straordinarie devono essere coerenti
Per la legge, il genitore che sostiene una spesa straordinaria nell’interesse del figlio può ottenere dall’altro il rimborso della quota di sua competenza anche quando non ci sia stato un preventivo accordo. Questo lo dice la Cassazione con la sentenza n. 23946/2026, secondo cui il mancato consenso dell’altro non esclude automaticamente il diritto al rimborso. Occorre verificare, in concreto, se la spesa sia stata sostenuta nell’interesse del figlio e sia in linea con il tenore di vita familiare. Intanto ecco quando serve il consenso dell’altro genitore.
Alcune spese straordinarie sono prevedibili
La Cassazione distingue tra le spese aggiuntive prevedibili e quelle caratterizzate invece da particolare rilevanza e imprevedibilità. Per le prime, come determinate spese scolastiche o mediche ordinarie, non è sempre necessario un preventivo confronto tra i genitori. Per le spese straordinarie, invece, il previo accordo è importante.
Spese odontoiatriche e retta di un istituto privato
Va detto però che il mancato consenso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il giudice deve infatti accertare se l’esborso sia effettivamente giustificato dall’interesse del figlio e compatibile con le condizioni e il tenore di vita della famiglia. La diatriba riguardava alcune spese sostenute dalla madre per il figlio, tra cui cure odontoiatriche e rette di un istituto scolastico privato. Il padre si era opposto alla richiesta di rimborso. La Cassazione ha però confermato la decisione favorevole alla madre. Le spese erano riconducibili a esigenze del figlio non economicamente autonomo ed erano coerenti con il suo interesse e con il livello di vita familiare.