Di congedo per i genitori si parla molto, e per tante ragioni, spesso però si fa confusione sul funzionamento. Facciamo qui chiarezza con Sabrina Grazini, consulente del lavoro, e autrice di E tu lo sapevi? Tutto ciò che devi conoscere per sopravvivere al mondo del lavoro (Sperling & Kupfer).

Il congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice può usufruire di 5 mesi di maternità obbligatoria secondo diverse opzioni: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, 1 mese prima e 4 dopo, 5 mesi dopo (ma in questa ipotesi serve l’autorizzazione sia del ginecologo sia del medico del lavoro). L’indennità è pari all’80% della retribuzione ed è a carico dell’Inps. Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che il restante 20% sia a carico del datore di lavoro: in questi casi la copertura è del 100%.

Congedo per l’allattamento

Chiariamo: non spetta solo alle mamme che allattano al seno. Fino al compimento del primo anno di età del bambino la lavoratrice può assentarsi 2 ore  al giorno se l’orario giornaliero è superiore alle 6 ore, 1 ora se è inferiore. L’indennità, a carico dell’Inps, è pari al 100% della retribuzione. Se la madre è una casalinga o lavoratrice autonoma, non ha questi permessi, ma li può utilizzare il padre purché sia lavoratore dipendente.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore ha diritto a un congedo di 10 giorni da 2 mesi prima del parto ai 5 successivi e può frazionare questo periodo in giornate non consecutive. Spetta a lui farne richiesta scritta al datore di lavoro almeno 5 giorni rispetto alla data in cui intende usufruirne. Per quei 10 giorni riceve un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Congedo parentale

È facoltativo e consiste in un totale di 9 mesi da usufruire entro il 12° anno di età del bambino secondo queste regole: 3 mesi per la madre non trasferibili all’altro genitore, 3 mesi per il padre non trasferibili all’altro genitore, altri 3 mesi utilizzabili dalla madre o dal padre. Quindi un genitore può assentarsi dal lavoro al massimo 6 mesi (i 9 mesi totali sono riconosciuti a un unico genitore in caso di famiglia monoparentale). L’indennità per questi mesi corrisponde al 30% della retribuzione. Nell’ultima legge di Bilancio 2024 è previsto che 2 mesi di congedo parentale siano all’ 80% se la maternità o paternità obbligatoria sono terminate dopo il 31 dicembre 2023 (nel 2025 saranno 1 mese all’80% e 1 al 60%).

Permessi per malattia del figlio e in caso di figli con disabilità

Nel settore privato ogni genitore può assentarsi per tutte le malattie del figlio fino ai suoi 3 anni d’età e 5 giorni all’anno in caso di malattie dei bambini di età tra i 3 e gli 8 anni. Non c’è indennità, ma quei giorni sono coperti comunque dai contributi per la pensione. In caso di figli con disabilità il congedo parentale arriva a 11 mesi e uno dei due genitori può usufruire dei benefici della legge 104 e del congedo straordinario di 2 anni.

Per libere professioniste e autonome

Per le iscritte a un ordine professionale, sui congedi ci sono regole diverse da ordine a ordine. La lavoratrice autonoma o con la gestione separata Inps ha un’indennità economica, in base a tabelle elaborate dall’Inps, e durante i 5 mesi di maternità obbligatoria può continuare a lavorare. Ha poi diritto a 3 mesi di congedo parentale, entro l’anno di età del bambino, ma in quei 3 mesi non può lavorare. Il lavoratore autonomo non ha diritto al congedo di paternità obbligatoria, ma può chiedere il congedo parentale (3 mesi durante i quali non può lavorare).

Con la collaborazione scientifica di Università degli Studi di Milano

Consulenza di Di.Re

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