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Donazioni in famiglia: niente tasse. Ecco quando

Una sentenza della Cassazione stabilisce la gratuità della donazione da madre o padre ai figli, in certi casi. Ecco quali

Se un genitore decide di donare un bene al figlio non dovrà più pagare il 4% di tasse. A prevederlo è una sentenza della Cassazione, depositata in questi giorni. I supremi giudici, infatti, hanno stabilito la “gratuità” della donazione da madre o padre al figlio, anche se entro certi limiti. La Corte di Cassazione ha chiarito che nelle donazioni di modica entità tra genitori e figli e fatte da un contribuente verso i congiunti non sono dovute le imposte. Tuttavia i giudici hanno differenziato tra donazioni formali e informali.

Quando una donazione è gratuita

Come si legge nella sentenza (n.7442/2024), quando un genitore decide di donare un bene o del denaro al proprio figlio o ai propri figli, non deve pagare il 4% di imposte, come invece avveniva finora: «La Corte di Cassazione (Sezione tributaria) ha stabilito che le donazioni informali e indirette sono esenti da imposta poiché non vi è obbligo di registrazione», spiega l’avvocato esperto di diritto di famiglia Lorenzo Puglisi, di Family Legal. Attenzione, però, alle eccezioni.

Cos’è una donazione

Perché si parli di donazione, occorrono alcuni requisiti. In particolare deve trattarsi di un trasferimento di un bene (o una proprietà) da un donatore a un beneficiario, ma senza che in cambio ci sia alcuna forma di pagamento o di compensazione. Può riguardare denaro, ma anche case, azioni o titoli, veicoli di vario tipo e oggetti di valore. Di fatto si tratta di “regali” come può avvenire se una madre o un padre decidono di pagare l’affitto o parte dell’acquisto di un appartamento per il figlio. «Sono cosiddetti atti di liberalità tra parenti, come può accadere se un figlio deve comprare una casa e non ha abbastanza liquidità. Succede sempre più di frequente che siano i genitori o i nonni a provvedere fornendo un aiuto economico, magari sotto forma di acconto», spiega Puglisi.  

Come funzionava finora la donazione

A sollevare il caso portandolo fino alla Cassazione è stato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e in particolare una circolare del 2015 che prevedeva la cosiddetta Imposta sulle Donazioni: stabiliva che anche le donazioni in denaro dei genitori ai figli di modica entità potevano essere soggette a tassazione. «È chiaro che, nei casi nei quali si trattava di un bonifico o di donazione tramite denaro contante, poteva accadere anche in passato che le donazioni non venissero registrate. Se, invece, l’oggetto donato era un immobile come una casa o un box, oppure anche nel caso di un veicolo, c’era l’obbligo di registrazione e dunque si era soggetti a tassazione». Rimangono, tuttavia, alcune eccezioni per le quali anche adesso si dovrà pagare l’imposta.

Quando si deve pagare l’imposta

Le tasse, infatti, non scompaiono del tutto. Come ricordano i supremi giudici nelle 34 pagine di sentenza, resta l’obbligo di versamento del 4% se le donazioni «risultano da atti sottoposti a registrazione, o se vengono volontariamente registrate, oppure ancora se hanno un valore superiore a 1 milione di euro e il contribuente ne dichiara la loro stipulazione nell’ambito di una procedura di accertamento dei tributi», chiarisce l’avvocato di Family Legal. Concretamente, in caso di donazione di una casa la registrazione rimane un atto dovuto, per poter procedere al cambio di proprietà. «La donazione, infatti, non è più informale e diretta, come indica invece la Cassazione nell’eventualità di una esenzione dalla tassazione», sottolinea Puglisi.

Donazione e successione

Se si dona un appartamento, quindi, «occorre rivolgersi a un notaio per un atto formale e registrato», conferma l’avvocato. Attenzione, infine, alla successione: «Se il donatore cede un bene, all’atto della sua morte il patrimonio viene diviso in parti uguali tra gli eredi. Ma eventuali coeredi del beneficiario della donazione, per esempio altri figli rispetto a quello che ha ricevuto la donazione, potrebbero rivendicare il cosiddetto diritto di collazione ereditaria (art.737 del codice civile, NdR), in virtù del fatto che una parte dell’eredità è già stata ricevuta dal beneficiario della donazione. Esiste anche il rischio, in caso di donazione di beni, che altri parenti o affini possano impugnare l’atto. Insomma, occorre valutare attentamente caso per caso», conclude l’esperto.

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