Il ddl che riscrive il reato di violenza sessuale modifica un articolo del codice penale, il 609-bis. Dopo l’approvazione alla Camera, il testo è arrivato al Senato, dove la maggioranza ha chiesto nuovi approfondimenti prima del voto. Al centro della proposta ci sono tre elementi: la definizione di consenso libero e attuale, l’individuazione di diverse condotte che configurano il reato e il riconoscimento delle situazioni di particolare vulnerabilità. L’obiettivo è rendere più chiara la legge sulla violenza sessuale e migliorare la tutela di chi subisce abusi.
Violenza sessuale: che cos’è il ddl e a che punto è l’iter in Senato
La proposta di legge riscrive integralmente l’articolo 609-bis del codice penale. È composta da un unico articolo, approvato alla Camera, ma al Senato l’iter si è fermato: la maggioranza ha chiesto ulteriori approfondimenti e nuove audizioni, rinviando di fatto il voto.
Il dibattito riguarda l’urgenza di una normativa che chiarisca davvero un punto chiave: un rapporto sessuale senza consenso è stupro, anche per tutte quelle donne che dicono «Sì» perché non possono dire «No».
Consenso libero e attuale: il nuovo articolo 609-bis
Il cuore della riforma è la definizione di consenso. Il testo chiarisce che un atto sessuale è reato quando avviene senza il «consenso libero e attuale» della persona coinvolta.
«Libero» significa privo di pressioni, manipolazioni o condizionamenti. «Attuale» indica che deve essere espresso nel momento in cui l’atto avviene. Questo shift interpretativo avvicina l’Italia agli standard della Convenzione di Istanbul e supera una visione basata solo sulla costrizione fisica.
Negli ultimi anni, diversi casi giudiziari hanno evidenziato quanto sia complesso dimostrare il mancato consenso della donna, magari perché la vittima ha “taciuto” e non ha avuto la forza o la tempestività di dire «No».
Le tre condotte che integrano il reato di violenza sessuale
La riforma elenca in modo esplicito le condotte che costituiscono reato. Secondo il nuovo testo, la violenza sessuale si configura quando qualcuno:
- compie atti sessuali su un’altra persona senza il suo consenso libero e attuale;
- fa compiere atti sessuali ad un’altra persona senza consenso;
- fa subire atti sessuali contro la volontà della persona coinvolta.
Questa distinzione amplia le situazioni perseguibili rispetto alla normativa attuale, che si concentrava soprattutto sulla costrizione fisica, lasciando zone grigie in casi di coercizione psicologica, manipolazione o abuso di potere.
La “particolare vulnerabilità”: quali situazioni vuole proteggere la nuova norma
La seconda grande novità riguarda le condizioni della persona offesa. Il secondo comma dell’articolo 609-bis del codice penale oggi accende i riflettori su chi «induce» a «compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».
Secondo la modifica introdotta c’è violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa.
Viene introdotta, dunque, la nuova previsione della condizione di «particolare vulnerabilità», con l’obiettivo di ricomprendervi quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile alle richieste sessuali. Pregiudicando, appunto, l’espressione di un consenso libero ed attuale.
La vulnerabilità può derivare dall’età, da una dipendenza economica o affettiva, da condizioni migratorie, da isolamento sociale o da un contesto familiare fragile.
I prossimi passi del ddl sulla violenza sessuale
La cornice edittale rimane invariata: da sei a dodici anni di reclusione. È confermata anche l’attenuante per i casi di minore gravità, con la possibilità di ridurre la pena fino a due terzi.
Il testo dovrà superare le audizioni aggiuntive richieste dal Senato. Solo dopo potrà tornare in Commissione e arrivare in Aula. Il confronto politico sarà determinante per capire se questa riscrittura del reato riuscirà a diventare legge.