Una bambina di 10 anni resta incinta di un 29enne in un centro di accoglienza straordinario per migranti, nel bresciano. E poi abortisce. Tutto accade nell’estate del 2024.

Una bambina di 10 anni resta incinta

La bambina, originaria di un Paese dell’Africa subsahariana, lamenta dolori alla pancia. Viene portata in ospedale e i medici constatano che ha subito abusi ed è rimasta incinta. Come riporta Brescia today, l’uomo (un 29enne) è stato identificato un paio di settimane dopo e portato subito in cella, a Cremona, mentre la piccola, che abortisce, viene trasferita in un’altra struttura in una località protetta della provincia lombarda, insieme alla mamma.

Da violenza sessuale aggravata a rapporti sessuali con minore

Il 29enne avrebbe ammesso fin da subito le sue responsabilità. La pm di Brescia chiede una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione, concedendo le attenuanti generiche per il fatto che è incensurato e si mostra collaborativo durante le indagini.

Come riporta Brescia today, il Gup chiarisce che la bambina non avrebbe potuto dare alcun consenso all’atto sessuale. Tuttavia, dagli atti non sarebbe emersa una violenza in senso stretto e dunque il capo d’accusa viene riqualificato da violenza sessuale aggravata ad atti sessuali con minore. Con il rito abbreviato, la pena viene diminuita di un terzo e di qui la condanna a 5 anni. Il procuratore capo di Brescia spiega che aspetterà la pubblicazione delle stesse per decidere se fare appello.

Poiché tecnicamente non c’è violenza, la violenza viene esclusa

Il punto di questa vicenda è umano prima che giudiziario. L’interpretazione della legge non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve adattarsi alle peculiarità del caso concreto, altrimenti il diritto rischia di tradire la sua funzione primaria: la realizzazione della giustizia. Giustizia che, in senso letterale, è stata rispettata. Al centro di questa storia è, come altre volte, il consenso, che viene escluso da questo giudice, lo stesso che però, applicando la legge in senso stretto, finisce per desumerlo, come spiega l’avvocata Luana Sciamanna, penalista, responsabile dell’ufficio legale dei Centri Antiviolenza dei Castelli romani: «Per la legge, precisamente all’articolo 609-bis del Codice Penale, perché sia riconosciuta la violenza sessuale occorrono violenza, minaccia o abuso di autorità, altrimenti il reato diventa quello di atti sessuali con minorenne, che si consumano con il suo consenso. Consenso che comunque è irrilevante se il minore è infraquattordicenne. E soprattutto se c’è una differenza d’età così enorme, come in questo caso. E lo sostiene anche la legge».

Il giudice applica la norma in senso stretto

Il giudice ha semplicemente applicato la norma in senso stretto, senza valutare l’enorme differenza d’età tra l’autore della violenza – che per noi è e resta violenza – e la bambina. Infatti, che consenso può dare una bambina di dieci anni a un uomo adulto, anatomicamente e socialmente? Lo dice anche la Cassazione: «La Cassazione ha più volte affermato che nei confronti di un minore di tenerissima età la violenza nel rapporto sessuale può ritenersi implicita, cioè si desume dalla semplice sproporzione di età, di forza e di maturità psicologica tra autore e vittima» prosegue l’avvocata.

La violenza sessuale dev’essere integrata in casi come questo

«Alla luce di questo orientamento, la scelta di qualificare il fatto come “rapporti sessuali con minore” quando la vittima ha dieci anni e quando l’evento ha prodotto una gravidanza, solleva perplessità. In casi simili, la dottrina e la giurisprudenza hanno spesso ritenuto integrata la violenza sessuale aggravata, proprio perché l’età della vittima esclude qualsiasi ipotesi di autodeterminazione e rende strutturale la sopraffazione».

L’espressione “rapporti sessuali” con minore crea un cortocircuioto

All’inizio, anche in questo caso si era ipotizzata la violenza sessuale aggravata. Il giudice invece ha derubricato il reato a rapporti sessuali con minore. «Ma l’espressione “rapporti sessuali” riferita a una bambina di dieci anni rischia di creare un cortocircuito concettuale, poiché presuppone una dimensione relazionale che, in simili contesti, è giuridicamente e fattualmente inesistente» dice l’avvocata.

Quindi per il giudice non c’è stata violenza, anche se secondo la Cassazione in casi come questo, cioè con una forte differenza d’età, c’è comunque una costrizione, anche fisica. Quest’uomo che – dice il suo avvocato – non ha usato violenza, in realtà è un adulto: prima di tutto anatomicamente, così come la bambina, per quanto precoce, resta una bambina. Una bambina che è rimasta incinta a 10 anni , di un adulto con una potenza fisica estremamente superiore alla sua, capace di condizionarla anche solo con la sua presenza e la soggezione dovuta alla differenza d’età.

Quanto conta provenire da certi contesti culturali

La precocità della bambina potrebbe aver sviato il giudice. Quanto possono influenzare le differenze culturali in questo caso? Cioè: se una bambina è più matura perché proviene da un contesto in cui si cresce velocemente, per questo un rapporto sessuale può essere considerato tale, e non quindi una violenza? È una domanda spinosa: « È come chiederci quanto dobbiamo applicare le leggi italiane ai cosiddetti bambini del bosco» dice l’avvocata. «Cioè in quel caso si potrebbe pensare che i genitori , provenienti da un certo contesto, siano autorizzati a crescere i bambini secondo il loro credo. Invece dobbiamo proteggere e tutelare qualsiasi bambino entri nel nostro territorio in base alle nostre leggi di tutela dell’infanzia, che obbediscono a convenzioni internazionali. Anche questa bambina quindi va protetta e considerata una bambina, incapace di dare il consenso».

L’interpretazione della legge non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve adattarsi alle peculiarità del caso concreto, altrimenti il diritto rischia di tradire la sua funzione primaria: la realizzazione della giustizia.