Nel percorso del disegno di legge che aggiorna i reati di violenza sessuale è comparsa una nuova espressione destinata a far discutere: consenso riconoscibile. A proporla è stata Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, che intende specificare nella norma che la disponibilità ad avere un rapporto deve essere manifestata in modo esplicito e comprensibile «in base al contesto».

Una precisazione che arriva mentre il testo, approvato all’unanimità alla Camera, torna in esame a Palazzo Madama dopo lo stop di novembre e l’intervento della Lega.

Che cosa si intende per consenso riconoscibile

Nella proposta illustrata da Bongiorno, il consenso non deve solo esserci, ma deve essere esplicitato e reso comprensibile alla controparte. La relatrice spiega che l’altra persona deve potersi «rendere conto di quello che tu vuoi», evitando zone d’ombra che potrebbero generare equivoci o successive contestazioni.

Questa formulazione si differenzia dal testo approvato alla Camera, che parlava di consenso attuale e informato. Con il nuovo concetto, si punta a rendere più chiaro non solo che il consenso debba esistere, ma anche come debba essere espresso o desumibile dal contesto.

Secondo Bongiorno, questa novità risponderebbe all’esigenza – emersa anche durante le audizioni richieste dal centrodestra – di rendere più solida e verificabile la manifestazione del consenso, ancorandolo a un comportamento riconoscibile.

Perché la proposta nasce ora e cosa cambierebbe nel ddl

Il ddl aveva ottenuto un’approvazione bipartisan alla Camera grazie a un accordo politico ampio, sostenuto tra l’altro da governo e opposizioni. Al Senato, però, il percorso si è interrotto a novembre, quando la Lega ha chiesto un supplemento di riflessione.

La proposta di introdurre il «consenso riconoscibile» arriva proprio in questa fase e per Bongiorno rappresenta «un passo avanti»: l’obiettivo dichiarato è evitare che dichiarazioni ex post, come «io non avevo dato il consenso», non trovino un riscontro oggettivo.

La senatrice sottolinea, inoltre, che la Cassazione già oggi considera reato ogni atto sessuale privo di consenso, ma la legge – secondo lei – può essere più precisa nel definire in che modo il consenso debba risultare percepibile.

Le altre modifiche: due categorie di violenza e pene differenziate

Oltre all’introduzione del nuovo concetto di consenso, Bongiorno propone un’altra modifica strutturale: distinguere due categorie di violenza sessuale. Da una parte, gli atti compiuti attraverso costrizione o minaccia, considerati più gravi e quindi passibili di pene elevate. Dall’altra, gli atti compiuti in assenza di consenso, dove la sanzione resterebbe pesante ma graduata in modo diverso.

Secondo la relatrice, questa distinzione permetterebbe di chiarire meglio i casi di minore gravità, «riempiendo di contenuto» l’attenuante già prevista dalla legge. L’obiettivo dichiarato è rendere la norma più chiara e proporzionata, mantenendo la centralità del consenso come elemento fondamentale del reato.

Le reazioni politiche e istituzionali sul consenso riconoscibile

La proposta ha riaperto il dibattito tra i gruppi parlamentari. Il Partito Democratico, attraverso le senatrici Valeria Valente e Anna Rossomando, ha ribadito che il testo approvato alla Camera rappresenta un buon equilibrio e va preservato nel suo impianto.

Tuttavia, c’è apertura a valutare possibili modifiche, purché non si tocchi il «cuore» del provvedimento. Forza Italia esprime fiducia nel lavoro della relatrice, invitando a lasciarle il tempo necessario per affinare la proposta.

Bongiorno ricorda, inoltre, che molti degli esperti ascoltati durante le audizioni non avrebbero difeso integralmente il testo della Camera e che diversi suggerimenti sono arrivati proprio sulla necessità di definire meglio il consenso.

Che cosa significa per le donne e perché se ne discute

Il tema del consenso è centrale in ogni discussione sulla violenza di genere. Secondo il magistrato Fabio Roia, introdurre una definizione chiara del consenso nella legge rappresenta un atto di civiltà giuridica.

La scelta di aggiungere il requisito della «riconoscibilità» mira, nelle intenzioni di Bongiorno, a evitare situazioni in cui sia difficile dimostrare se il consenso ci fosse oppure no. Allo stesso tempo, apre un confronto su come si possa tradurre nella pratica un concetto che resta comunque legato al contesto, alle parole, ai comportamenti e alle circostanze.

Per le donne, questa proposta ha un impatto doppio: da una parte la possibilità di una norma più chiara e protettiva, dall’altra il timore che alcuni casi possano diventare più difficili da dimostrare se il consenso deve essere «riconoscibile» in modo specifico.

Il dibattito, infatti, resta aperto e il testo arriverà in Aula il 10 febbraio, quando si capirà se ci sarà un accordo tra i gruppi politici e quale forma assumerà il nuovo articolo di legge.