Per la prima volta un giudice si è pronunciato a favore dell’adozione internazionale di un bambino da parte di una coppia gay. È accaduto a Venezia e a farlo è stato il Tribunale per i minorenni di Venezia. Il caso riguarda due uomini di 40 anni che chiedono da tempo di poter adottare un bambino all’estero. Nel caso sia loro negato, le toghe hanno parlato apertamente di possibile discriminazione, rimettendo il caso alla Consulta.

Il pronunciamento “storico” sull’adozione per le coppie gay

«Qualora persistesse il divieto di accesso all’adozione internazionale per le coppie unite civilmente, si produrrebbero effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati». Con questa motivazione, dunque, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha chiamato in causa la Corte costituzionale affinché stabilisca se l’articolo 29 bis della legge che regola le adozioni sia incostituzionale. In particolare, nella parte in cui non consente alle coppie omosessuali unite civilmente di poter accedere a questa possibilità, cioè l’adozione internazionale di un bambino.

Il caso di Venezia

Protagonisti del caso specifico sono due uomini quarantenni di Venezia, che da tempo desiderano costituire una famiglia che preveda anche un bambino e, in particolare, adottandolo tra i piccoli ospiti di un orfanotrofio all’estero. Questa possibilità, però, non è consentita dalla legge italiana per le coppie gay, nonostante siano unite civilmente. I due uomini hanno così deciso di portare avanti la loro battaglia nelle aule di tribunale, dove gli avvocati hanno spiegato che i loro assistiti hanno un «grande desiderio di famiglia, di poter dare amore a un bambino». Uniti civilmente nel 2019, ci tengono a chiarire che non vogliono «essere dei pionieri, ma solo valutati per ciò che siamo e che potremmo offrire in termini di accoglienza e possibilità a un bambino senza riferimenti».

Cosa hanno detto i giudici

Per la prima volta ecco che i giudici hanno aperto alla possibilità di un’adozione internazionale per due persone omosessuali, sottolineando come il fatto di non consentirla alla coppia gay in questione sancirebbe una discriminazione. I due aspiranti genitori, infatti, «mostrano un legame molto solido e intenso (…) una coppia matura, equilibrata, traspare fiducia e stima nell’altro (…) caratterialmente sono l’opposto. Ma questo non li divide, piuttosto li integra», scrivono i giudici, che chiariscono anche un altro aspetto: la coppia in questione «ha risorse idonee a farsi carico di minori in stato di abbandono».

Il rischio di discriminazione per le coppie gay

«Questo pronunciamento non mi stupisce affatto perché è il segno dei tempi: qualcosa sta cambiando e molto è già cambiato in tema di diritti di famiglia. Nello specifico, se la coppia dello stesso sesso ha le condizioni economiche per supportare un progetto di adozione, come indicato dai giudici di Venezia, e se i servizi sociali hanno verificato l’idoneità a procedere all’adozione come coppia, allora entrambi i requisiti sono soddisfatti e non si vede perché non dovrebbero procedere. In caso contrario si sarebbe di fronte a una evidente discriminazione, motivata solo dal fatto che si tratta di una coppia omosessuale.

Oltretutto sarebbe anche rispettato un altro principio, ossia l’interesse del minore che sarebbe aiutato e le cui condizioni sarebbero migliorate grazie alla possibilità di entrare a far parte di una famiglia», spiega l’avvocato Gianni Baldini, Professore Associato di Diritto Privato, già docente di Istituzioni di Diritto privato e Biodiritto presso l’Università di Firenze, che ha patrocinato, anche a livello europeo, alcune delle cause più controverse in ambito di PMA e tutela della persona.

Le ragioni della coppia gay

La coppia veneziana ha sottolineato che proprio l’orientamento sessuale, già fonte di discriminazione, potrebbe essere un elemento educativo per il bambino nell’imparare ad affrontare le difficoltà della vita. Il tribunale per i minorenni concorda proprio sull’aspetto della discriminazione, ricordando come l’attuale legge in materia di adozione contrasti anche con i principi della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo. Secondo i giudici veneziani, il «giusto punto di equilibrio tra il diritto del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso, e quello della coppia legata da un’unione civile ad accogliere tale minore come genitori adottivi, porta a ritenere che il divieto non corrisponde più a una finalità legittima e meritevole di tutela. Ma anzi si traduce in una sostanziale discriminazione».

Il paradosso: l’adozione da divorziati

Esiste poi un altro paradosso, sottolineato dagli avvocati della coppia: «Se i nostri clienti divorziassero, ciascuno di loro potrebbe adottare un bimbo e dopo anche ricostituire l’unione civile, aggirando così l’ostacolo», come spiega uno dei legali, Valentina Pizzol. «Questa ordinanza del tribunale è l’opportunità per una piccola rivoluzione che porti a superare un divieto che è contrario ai principi della nostra Costituzione e non solo», ha chiarito anche l’altra avvocata, Eleonora Biondo. D’accordo anche Baldini: «La peculiarità italiana è che si sono riconosciute nuove forme di famiglia, non solo quella fondata sul matrimonio, ma manca ancora ancora il riconoscimento di alcuni diritti».

Diseguaglianze tra famiglie

«Le famiglie more uxorio, cioè le convivenze e le unioni civili con lo stesso sesso hanno ormai ottenuto il doveroso riconoscimento e non ci sono più differenze sostanziali rispetto al matrimonio, sotto il profilo dei rapporti patrimoniali e personali. L’unica differenza importante è invece nel diritto a costituire una famiglia. Questo – sottolinea Baldini – vale, infatti, anche per l’accesso alla procreazione assistita: perché il progetto genitoriale nelle famiglie diverse da quella tradizionale, non è ancora pienamente consentito?».

Il diritto a creare una famiglia

Il divieto di adozione per le coppie gay, come osserva Baldini, è in contrasto con tre recenti sentenze: «A marzo 2025 la Consulta ha riconosciuto il diritto anche del single all’adozione internazionale di minore; a maggio 2025 sempre la Corte costituzionale ha riconosciuto diritto di due donne ad essere genitori di un figlio nato da fecondazione assistita all’estero e sempre a maggio dello scorso anno ha stabilito che è legittimo che anche un single possa ricorrere alla PMA. Questo ricorso, quindi, completa il quadro, chiedendo alla consulta di pronunciarsi sulla possibilità che una coppia dello stesso sesso possa soddisfare il diritto ad avere un progetto genitoriale, tanto più che in questo caso è anche un progetto assistenziale per un bambino privo di famiglia».

I limiti della stepchild adoption

Ad oggi una coppia omosessuale ha la sola possibilità di accedere alla stepchild adoption: «Si tratta della cosiddetta ‘adozione in casi particolari’ o appunto stepchild adoption: avviene quando si ricorre alla procreazione medicalmente assistita all’estero, con uno dei due componenti della coppia che è genitore biologico del bambino/a e l’altro che è definito ‘co-genitore’. Quest’ultimo può chiedere l’adozione in casi particolari, ma si tratta pur sempre di una adozione di serie B, con diversi limiti, come il consenso da parte del genitore biologico e meno diritti sotto il profilo della parentela e della successione. È quindi il momento di riconoscere pieni diritti anche alle famiglie non tradizionali», conclude Baldini.