Se passerà la proposta della senatrice leghista Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, che cancella il consenso e introduce il dissenso, per noi donne non cambierà nulla rispetto a prima. Tutto il dibattito sul consenso non sarà servito a nulla. I richiami internazionali sul rispetto della Convenzione di Istanbul ignorati. L’accordo bipartisan alla Camera, dove il ddl era stato approvato all’alleanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, serenamente scavalcato.
Il triplo salto all’indietro del dissenso
Anzi, se questa modifica fosse approvata, cambierebbe molto per tutte e tutti noi perché faremmo un triplo salto mortale all’indietro nel passato, ai processi degli anni Cinquanta. La proposta di modifica del ddl 609 bis ci riporterebbe a ben prima delle tante sentenze della Cassazione, che ormai negli ultimi anni definivano stupro tutti gli atti sessuali senza consenso.
Col dissenso saremo noi donne a dover dimostrare di esserci opposte
Il testo che era stato già approvato alla Camera, si era arenato in Senato dopo gli approfondimenti chiesti dalla maggioranza. Ora spunta una riformulazione in cui si cancella il consenso e si mette al centro il “dissenso” come principio per definire e valutare una violenza sessuale.
In pratica, «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Quindi dobbiamo essere sicure di aver detto NO se denunciamo di essere state violentate. Oppure di aver subito un agguato, che ci ha così annichilito che non abbiamo saputo dire di NO. Insomma, se questa modifica passasse, saremmo sempre noi donne a dover dimostrare di esserci opposte, di aver urlato e opposto resistenza. L’onere della prova resterebbe sempre sulle spalle delle vittime invece che su quelle dell’aggressore.
Le sentenze della Cassazione ignorate
Tutto questo rappresenta un passo indietro rispetto alla giurisprudenza consolidata, al voto unanime della Camera e all’intesa politica che aveva riconosciuto un principio chiaro e non negoziabile: senza consenso non c’è rapporto sessuale, c’è violenza.
«La proposta della senatrice Bongiorno è retrograda e pericolosa» spiega Michela Di Base, deputata del Partito Democratico e relatrice del provvedimento alla Camera. «Non solo annulla il lavoro fatto con impegno alla Camera, ma rappresenta un passo indietro rispetto all’inserimento nel nostro ordinamento del consenso libero e attuale, in linea con la Convenzione di Istanbul e con quanto già fatto da molti Paesi europei e già oggi riconosciuto dalle sentenze della Corte di Cassazione».
La posizione delle donne indebolita
Introdurre il concetto di dissenso peggiora la tutela prevista dal nostro ordinamento, indebolendo la protezione delle donne vittime di violenza. «Sul piano politico, non possiamo non sottolineare che Bongiorno tradisce un impegno unanimemente preso da tutte le forze presenti in parlamento. Con quale faccia la maggioranza può accettare un testo che arretra gli impegni presi a tutela delle vittime? Inoltre, spiace che un testo così retrogrado arrivi proprio da chi ha professionalmente trattato questi temi».
Con la norma primaria votata alla Camera erano stare recepite le sentenze della Corte di Cassazione. Introducendo il dissenso cambia del tutto il paradigma e questo fa fare un passo indietro anche alla norma primaria, per com’era stata votata. «È evidente che non siamo davanti ad un aggiustamento tecnico ma a una cinica scelta politica» dichiara l’onorevole Di Base.
Siamo di fronte alla cancellazione di un avanzamento culturale e giuridico essenziale, mascherato da riforma. Un modo per cambiare le parole lasciando intatta la sostanza dell’arretratezza. Un paradosso che ci porta indietro di anni.
Le pene si abbassano
Nella proposta Buongiorno le pene poi si abbassano: per la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all’unanimità in prima lettura.
Resta, invece, il range di 6-12 anni se “il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa”.