Dove eravate 15 anni fa?

Il 7 aprile 2011 è una data storica: viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d’Europa, sottoscritto da 45 Paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei 4 pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all’ordine del giorno, è però d’obbligo chiedersi: quanto è stato fatto finora per affrontare l’emergenza e quanta strada c’è ancora da percorrere?

«La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta» spiega Irene Pellizzone, docente di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano. «La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c’era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stata il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema».

Se dal punto di vista normativo l’Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime (il 34% nel 2025, rispetto al 40% del 2022, secondo l’ultimo report del Ministero dell’Interno), dal lato pratico i reati sentinella come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari: quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore «sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale socio-sanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa». Ma vediamo in dettaglio i 4 principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro Paese.

2011: la Convenzione di Istanbul

È stata recepita e trasformata in legge in Italia nel 2013 ed è oggi lo strumento più avanzato a livello internazionale in materia di protezione delle donne. Il suo tratto più rivoluzionario è nell’elenco dei reati e nella filosofia che lo anima: la violenza di genere non è un fatto privato, è un problema politico, strutturale, culturale ed è compito dello Stato risolverlo. Prima del 2011 in Europa non esisteva uno strumento vincolante che garantisse alla vittima sicurezza e supporto, che rafforzasse il diritto penale e costringesse a creare una rete tra forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e sanitari.

Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. «La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato GREVIO, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report» spiega Irene Pellizzone. «Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali sia su rapporti delle ong e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione». L’ultima procedura di valutazione dell’Italia è del 2020: a luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti, anche grazie alla legge n. 53 del 2022 che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere.

2019: il Codice Rosso

Con un’espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, l’Italia approva la legge n. 69, che prevede misure d’urgenza nei casi di denunce di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati: il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso; il revenge porn; la costrizione al matrimonio; la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il pm ha l’obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità.

«Per una donna che subisce violenza la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta» spiega Irene Pellizzone. «Il Codice Rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa e fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia: è una chiara forma di vittimizzazione secondaria».

Il Codice Rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, «è intervenuto anche nel reato di stalking – in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l’aggravante del cyberstalking – e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito: è detto “revenge porn” impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati come la sextortion (la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, ndr)» spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell’associazione Permesso Negato.

«La legge punisce sia l’autore che realizza e diffonde materiale sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette in circolo video per mera goliardia avremmo le procure intasate. Oggi l’allarme si è inoltre spostato sull’AI, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web: lo scorso settembre è stato introdotto nel Codice penale l’art. 612-quater che punisce appunto i deepfake e i deepnude, ma è presto per dire se funzionerà».

2025: il delitto di femminicidio

Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025, la legge n. 181 che introduce nel Codice penale il delitto di femminicidio (art. 577-bis) riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri: sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l’ergastolo, ma la norma non è esente da critiche, tra chi la ritiene “inutile” e chi solleva questioni di legittimità.

«Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sul suo stile di vita: è stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l’ex, perché aveva comportamenti ambivalenti…» avvisa Pellizzone. «Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell’omicidio di un essere umano è sempre grave, affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico».

2026: il disegno di legge sul consenso

La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l’articolo 609-bis del Codice penale: approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all’esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l’atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola “consenso” con “dissenso”.

«Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma» avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. «Sappiamo bene quanto, durante una violenza, sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell’autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e, soprattutto, di lasciare un’ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale: perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti?». Inutile, purtroppo, ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.

15 anni di leggi contro la violenza

  • 2011. CONVENZIONE DI ISTANBUL. Il trattato internazionale del Consiglio d’Europa stabilisce che la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani. L’Italia lo ratifica nel 2013.
  • 2013. LEGGE 119 SULLA VIOLENZA DI GENERE. Pene inasprite per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale.
  • 2015. DECRETO LEGISLATIVO 80: CONGEDO PER LE VITTIME DI VIOLENZA. Le lavoratrici in percorsi di protezione possono assentarsi dal lavoro fino a 3 mesi retribuiti.
  • 2016. LEGGE 122: INDENNIZZO ALLE VITTIME. Lo Stato riconosce il diritto all’indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, compresi quelli di genere.
  • 2019. LEGGE 69: CODICE ROSSO. Procedura d’emergenza: la polizia deve riferire entro 24 ore al pm, che ascolta la vittima entro 3 giorni. Nuovi reati: revenge porn, sfregio, matrimonio forzato.
  • 2022 LEGGE 53: MONITORAGGIO STATISTICO. Istat, Servizio sanitario nazionali, ministeri dell’Interno e della Giustizia devono condurre periodicamente indagini statistiche dedicate al fenomeno.
  • 2023. LEGGE 168: CODICE ROSSO BIS. Più braccialetti elettronici, misure cautelari più rapide, formazione obbligatoria per forze ordine e magistrati
  • 2025. ARTICOLO 612-QUATER DEL CODICE PENALE: DEEPFAKE E DEEPNUDE. È illecito diffondere contenuti generati o alterati con sistemi di AI senza consenso.
  • 2025. LEGGE 181: DELITTO DI FEMMINICIDIO. Introduce nel Codice penale l’articolo 577-bis, che configura il femminicidio come fattispecie autonoma di omicidio, frutto dell’odio di genere e punita con l’ergastolo.
  • 2026. DISEGNO DI LEGGE SUL CONSENSO. Riforma l’articolo 609-bis del Codice penale: il consenso deve essere libero e revocabile. Fermo al Senato per modifiche.